P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) di OPI Novara – VCO

PEC GRATUITA a tutti gli iscritti


Secondo quanto stabilito dalla Legge 2/2009, art. 16, comma 7, “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini e Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

La scadenza a cui si fa riferimento era quella del novembre 2009, per cui i professionisti che non abbiano ancora provveduto, risultano, di fatto, inadempienti all’obbligo di legge.

Per offrire un aiuto a quanti non siano ancora riusciti ad ottemperare a quanto previsto, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Novara – Verbano Cusio Ossola ha stipulato una convenzione con il provider Infocert per mettere gratuitamente a disposizione dei propri iscritti una casella di posta elettronica certificata individuale.

Per ottenerla, gli iscritti interessati dovranno far pervenire alla segreteria dell’OPI NO-VCO,  via mail, il modulo di richiesta in calce riprodotto, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



ATTENZIONE: La comunicazione dell’attivazione della casella e della relativa password di accesso sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di richiesta

Si prega, per tanto, di compilare correttamente ed in modo leggibile il relativo campo.

Si ricorda a quanti avessero già provveduto all’attivazione di una casella di posta PEC, di comunicarla al l’OPI NO-VCO.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’OPI DI APPARTENENZA DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE (INDIRIZZO PEC)

Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra professionisti e pubbliche amministrazioni, l’art. 37 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo), ha sostituito, per quanto qui d’interesse, il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.
Il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del d.l. n. 185/ 2008 prevede, in particolare, che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.


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28100 NOVARA

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